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Nuova tassa sulla radiotelevisione: disattese le richieste di ASSA e ACS

Dal luglio di quest’anno è in vigore la revisione della Legge sulla radiotelevisione. Al piú tardi con il 1° gennaio 2019, l’attuale canone connesso all’apparecchio sarà sostituito da un’imposta generica: ogni economia domestica riceverà una fattura. Nella loro presa di posizione in merito alle disposizioni esecutive, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) e l’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA) criticano la proposta di fornitura dei dati sulle economie domestiche al futuro organo di riscossione della tassa, ritenendola inefficace, non adeguata ai tempi e causa di importanti maggiori costi per comuni e cantoni. 

Nonostante l’ampiezza delle critiche, con pochissime eccezioni l’UFCOM si è attenuto alla soluzione da esso proposta, in particolare alla fornitura mensile da parte di comuni e cantoni dei dati delle economie domestiche all’organo di riscossione. Nulla è cambiato neppure in seguito alla missiva congiunta di ACS e ASSA alla consigliera federale Doris Leuthard.

A inizio settembre l’Associazione eCH ha approvato lo <link http: www.ech.ch vechweb _blank external-link-new-window external link in new>standard eCH-0201, che regola il trasferimento elettronico di dati tra i cantoni e/o i comuni e l’organo di riscossione. Conformemente <link https: www.admin.ch opc it classified-compilation index.html external-link-new-window external link in new>all’Ordinanza sulla radiotelevisione, i cantoni o i comuni devono fornire all’organo di riscossione il primo inventario completo dei dati entro la fine del 2017 e, dal 2018, le comunicazioni dei dati all’organo di riscossione dovranno aver luogo mensilmente, entro i primi due giorni lavorativi del mese.

Dietro richiesta, l’organo di riscossione versa un contributo forfettario unico ai costi dell’investimento per la fornitura dei dati (500 franchi per comune / 5000 franchi per cantone). A fronte di costi di investimento maggiori e comprovati, tali importi possono aumentare fino a un massimo di 2000, rispettivamente 25'000, franchi.